M. D.L.XXX.
Sabbato à cinq Marzo la mattina.
CONGREGATI
in casa dell’Illust. Sign. Giulio Cesare Corio Vicario del uffitio di Provisione
dell’Inclita Città di Milano, situata in P.N.P. San Vitor Quaranta martiri di
Milano, esso Sign. Vicario, & l’Illustri Sign. Alfonso Galerato
Giureconsulto, Co. Lodovico Belgioioso, & Battista Visconte eletti
dall’Illust. Sign. Sessanta del consiglio Generale di essa Città, à trattare,
concludere, & mandare in essecutione l’impresa di ridurre il fiume d’Adda à
commoda navigatione, come appare per ordine di 23. Febraro pross. passato.
Viste prima le ordinationi fatte per detto Consiglio do Signori
Sessanta, cioè una sotto 22. Ottobre de l’anno passato 1574. & inteso
quello, che in detto negotio fù agitato per li Signori Deputati sopra detta
impresa & l’altra fatta sotto x. Aprile prossimo passato, & anco
scrutiniato sopra quello è stato trattato, agitato, & discorso con
l’infrascritto Egregio Gioseppe Meda, & altri concorrenti, & il tutto
diligentemente considerato dopò fatti molti scrutinij, & discorsi,
finalmente sono venuti all’infrascritte conventioni, in herendo ancora a
quello, che si trattò nel detto anno 1574. dil che ancora, ne furno fatte certe
memorie in scritto, cioè li prefati Illust. SS. Deputati in nome d’essa Città,
obligando solamente li beni d’essa Città, & senza alcuna obligatione delle
persone, & suoi beni, & non altrimenti per una parte, & il detto
Egregio Gioseppe Meda del quondam M. Andrea di P.Ro P.S. Michele sotto il Duomo
di Milano, Architetto publico d’essa Città presente per l’altra parte nel modo
infrascritto cioè.
Primo detto Meda sarà tenuto, & cosi promette obligandose,
& suoi beni, &c. pegno alli prefati Signori presenti, & che
accettano à nome della Città, dar forma, & suoi disegni, di ridurre detto
fiume navigabile, con barche, & navi come si naviga di presente per il
Navilio de Martesana, & questo se intende quanto fia dalla bocca del detto
Navilio di Martesana sotto à Trezzo sin’ appresso il luoco appellato la
rochetta, poi per modo di provisione darà forma di accommodare la strada del
Valone della detta rochetta sino allo sperone fatto per la Città di Milano nel
detto fiume, acciò che per essa si possono condurre li carri carichi, sin tanto
che si darà compimento à tutta la navigatione perfetta, & similmente darà
la forma di far navigabile il resto di detto fiume, dal detto sperone sin’al
lago di Como, & non solamente darà la forma, & disegni, ma promette
ancora di cominciar l’opera, & ridurla a perfettione acciò, che si possi
liberamente, & nell’andare, & nel venire navigare per detto fiume con
dette barche, di grandezza come quelle con quali si naviga per il naviglio di
Martesana, anzi con l’istesse da Milano, alla rochetta, e dallo sperone vicino
alle trè corna sino al lago di Como cō altre barche di simile
portata, acconciando la strada per li cavalli da tirare l’anzana, &
accomodate la strada accioche per il valone contiguo si possa con li carri
carichi condurre le robbe dal detto sperone alla rochetta solamente con la
spesa di scudi quattro milla d’oro da sol. 118. per scudo, & salvo come da
basso si dirà, con questo però che li patroni di qual si voglia impedimento che
hanno o tengono in detto fiume, ò sue ripe faciano le spese necessarie in
levare & accomodare detti impedimenti ove sarà il bisogno à loro spese
secondo la forma gli sarà data per detto Meda, acciò possi seguire libera,
& comoda detta navigatione, & tirare l’anzana delle navi con cavalli,
& similmente darà poi ancora forma, & farà con effetto à sue spese, intendendo
come di sotto, che si potrà navigare con navi, & barche, come di sopra
comodamente, dalla detta rochetta, sino al detto sperone, Di modo, che si potra
navigare continuamente, & stabilmente questa tal parte, similmente con le
navi, & barche come di sopra, che cosi farà perfetta, et continua tutta la
navigatione da Milano al detto lago di Como, mediante il Navilio di Martesana,
& questo con la spesa solamente d’altri scudi trentadue milla d’oro da sol.
118. per scudo, & salvo sempre come da basso, oltre che detti Sign. in nome
come di sopra, siano tenuti provedere di quelli siti, che sarano bisogno per
servitio di detta impresa.
Secondo, sono anco convenuti dette parti in calo, che a perficere
detta navigatione, & altri lavorerij come di sopra fosse bisogno spendere
maggior somma delli sudetti scudi quattro milla in una parte, & altri scudi
trentadue milla in altra parte, in tal caso detto Meda sia tenuto spenderli del
suo, & per cautione d’essa Città, detto Meda sino adesso obliga
specialmente, nō partēdosi dall’obligatione generale fatta di sopra
la terza parte del Datio infrascritto, che se gli promette per il presente
contratto per la sōma, che fosse bisogno spendere di più come di sopra, &
non parēdo à detti Sig. Deputati bastante questa cautione, sia obligato detto
Meda avanti la esborsatione di alcuna quantità de denari, che si haverà da fare
delli scudi trentadue mille & quattro mille, dare idonea sicurtà di
adempire quāto di sopra per rispetto del sopra più che bisognasse spendere
delle sudette somme respettivamente, & caso, che di alcune delle sudette
due somme de danari ne avanzasse alcuna parte dopò finite ciascuna di dette
opere come di sopra, quello, che avanzarà debitamente refferendo, se habbia da
partire trà la Città, & esso Meda, dopò il fine di ciascuna di dette opere,
& acciò che siano sicuri detti Signori Deputati di potere sapere quello,
che si spenderà sia lecito à loro dar quella forma, che giudicarāno opportuna
per potere sapere la spesa, che si farà, & come si consumarà il danaro.
Terzo Che detta Città sia tenuta nel termine di mesi doi pross. a
venire ottener licenza di potere imponere l’infrascritto Datio, & disponere
come gli parerà meglio, & particolarmente a benefitio di lo questa impresa,
& anco di poter far esercire l’hostarie nell’infrascritti luoghi senza
pagamento di dacio, & insōma di far tutte quelle cose
contenute nel presente cōtratto, che
senza l’auttorità infrascritta, non si possano fare, con tutte quelle clausole,
& derogatione, che saranno giudicate espediente in favore di detto Meda
dall’Illustriss. & Eccellentiss. Governatore di questo Stato, & poi
intermine di altri mesi sei, la confirmatione de Sua Maestà, & poi
intermine d’altri nesi trè la interrinatione, & approbatione
dall’Eccellentiss. Senato, & non ottenendo la Città dette licenze, &
confirmatione ne i sudetti termini, che sia lecito al prefato Meda, se cosi à
lui piacerà, & non altrimenti contrattare con qual si voglia altra persona
di fare il detto fiume navigabile, come di sopra, senza alcuno impedimento di
detta Città, con questo però, che subito havuta la licēza soprascritta
dall’Illustriss. Luocotenente caso ch’ella sia bastante, & valida sia
tenuto detto Meda dar forma alla navigatione del lago di Como sino alle trè
corna, & dalla rochetta à Milano, accommodando la strada come di sopra,
& come si dirà a basso.
Quattro Che
havute dette licēze, & cōfirmationi, & cōsignate al detto Meda in forma
autentica a spese della Città, detto Meda sia tenuto subito à scoprire alli
prefati Illust. Sign. Deputati la sua inventione, dissegni, & modelli di
ridurre il fiume di Adda Navigabile, come disopra fattibile, & stabile,
qual invētione, & dissegni sia in facultà di essi Sign. Deputati non solo
di consultarla fra loro, ma chiamare aciò quei periti, che loro giudicheranno
cosi della Città come forestieri, accio si faccino chiari, se l’opera nō solo
sara fittabile, mà stabile, & perpetua, secondo la qualità di simili opere,
ne siano obligati detti Signori adimpire alcuna cosa convenuta a favore di
detto Meda, se detta impresa non sara giudicata fattibile, & stabile, salvo
che quando essi Ill. Sign. Deputati havessero qualche dubitanza, per qualche
parte di lavoro, che se haverà da fare, se esso Meda si contentarà, cominciare
à fabricare quella parte, che parerà più difficile, & promettere, &
dare sigurtà, che detta parte sara sufficiente, & durabile per quel tempo,
che sul luogo come di sopra sara giudicato dalli Sign. Deputati, & non
riuscindo cosi di restituire li denari che intorno a quella parte saranno
spesi, & in tal caso vedendo detti Signori la riuscita di detta parte, non
habbino d’havere alcuna dubitatione, circa il resto, ne dimandar altra
cautione, ma il tutto si esequisca senz’altro come di sopra.
Quinto, Che
subito havuta la detta confirmatione da Sua Eccell. valida utsupra la Citta sia
tenuta provedere, & dare al detto Meda scudi mille per principio di
accommodare il detto fiume da Trezzo sino alla rochetta, & dal detto
sperone sino al Lago di Como, & per accommodare detta strada nel valone,
& successivamente il restante sino alla somma di detti scudi quattro milla.
secondo il bisogno, la qual opera sia tenuto detto Meda far riuscire in termine
di un’anno, cessando ogni legittimo impedimento acciò che si possa quanto prima
navigare per detto fiume mediante la detta strada come di sopra. & quando
detti Signori Deputati non potessero chiarirsi che l’opera in tutto fusse
fattibile, & stabile, & perciò non volessero intrare, in spender danari
in tal caso sia lecito al detto Meda, ò contrattare con altri, o pigliar
l’opera à suo carico, & goder del tutto il sudetto, & infrascritto
datio, & emolumenti, & disponere come adesso parera, in tutto & per
tutto come si dirà, della terza parte, ne possi essere admesso alcun’altro
sotto pretesto di migliore inventione, & conditione della Città mentre
detto Meda si oblighi di cominciar l’impresa in termine di mesi xviij, che
habbino da cominciare dal giorno che li Signori Deputati sudetti faranno
resolutione di non voler far altro, & che ne daranno notitia ad esso Meda,
& finirla in termine d’altri anni quattro subsequenti, & subito fatta
detta opera nel sudetto termine la Città sarà tenuta dare al prefato Meda li
detti altri scudi 32 milla in quelli termini cioè non meno di scudi quattro
mille se cosi piacerà al detto Meda per dar principio al restante di essa
impresa dalla detta rochetta sino al detto sperone, & poi sub.
sequentemente il restante sono a compimento di detti scudi 32. mil. di mano in
mano secondo il bisogno occorrerà spender sino finita detta impresa, & esso
sia tenuto di far tutta la navigatione perfetta dalla detta rochetta sino allo
sperone come di sopra in termine di anni trè cessando ogni legittimo
impedimenti, & per cautione della detta Città, esso Meda deponerà detti
danari, che riceverà per ciascuna volta à conto di detta impresa, presso ad
alcuna persona da essere eletta dalli prefati Illust. Sig. Deputati, che gli
habbia a sborsare a lavoratori, & altre persone a chi sarà bisogno di mano
in mano, secondo ch’esso Meda ordinarà, overo se più piacerà al detto Meda di
haver lui detti danari per spendere in detta impresa come di sopra. La città
sia tenuta à darli à esso Meda dando sicurtà per la somma che a lui si pagherà
di termine in termine, come di sopra, cosi che havendo spesi i danari di
ciascun termine, la sicurtà data per quelli denari resti libera, acciò che quella
medema se cosi parerà a esso Meda si possi dare per l’altro termine.
Et caso che
la detta Città non attendesse alla esborsatione delle sudette quantità de
denari come di sopra debitamente referendo, sia in facultà al detto Meda poter
pigliare detti Danari sino al compimento delle sudette somme à cambio, &
recambio con l’auttorità & facultà di potere obligare a nome della Città,
le due terze parte del sottominato Datio spettante a detta Città, & insieme
tutti gli altri beni, & raggioni, redditi, & crediti spettanti, &
pertinenti a detta Città come sino al presente essi Illust. Sig, Deputati gli
danno detta auttorità, & licenza, & che la Città sia tenuta relevare
detto Meda, & ciascun’altra persona che promettesse per lui de detti
denari, & cambij, & recambi & altre spese, & altri danni, &
sia ancora in facultà di detto Meda, per altri che prometteranno per lui, ò
ancora quelli che gli daranno tali denari mettersi in possesso di dette due
terze parte di detto sottoscritto Datio di propria auttorità, & senz’altra
licenza o aviso di detta Città, & Icoderlo sin tanto, che se ne sarà cavata
l’integra sodisfatione de tutti li denari, danni & interessi, che si
trovaranno spesi, & patiti, come di sopra, delle qual cose tutte si stia al
simplice detto di esso Meda, & altri come di sopra con il loro giuramēto, il qual basti per qualonq; prova
senz’altro, & senz’alcuna reduttione, all’arbitrio de Giudice, ò altro
huomo da bene, & la qual facultà di giurare non si possi rivocare ancora
che si dicesse che la conditione della persona, che avesse da giurare fosse
deteriorata, ò patisse qualche eccettione.
Che la
Città sia tenuta con licenza, & auttorità di S. Ecc. & confirmatione di
S. M, come di sopra imponere, & fare esigere in perpetuo un novo datio, ò
gabella, sopra il passaggio, & navigatione nell’ascendere, & discendere
per detto fiume di Adda, incominciando dal primo giorno, che se ne potrà cavare
utile, ancora mediante la detta strada dal Valone, da ogni barca, nave, robbe,
mercantie, & qual si voglia altra cosa per la quale si sia solito pagare il
datio detto della conca, sopra il Navilio di Martesana, qual nuovo datio non
sia mai manco del doppio di quello si paga à cosa per cosa di presente per il
Datio detto della conca sopra il Navilio di Martesana, & del qual Datio
detti Signori in nome di detta Città in premio delle virtuose fatiche, &
inventione di esso Meda trovate per la riuscita di cosi honorata, & utile
impresa, promettono darne in perpetuo cederne liberamente, & francamente al
detto Meda presente, & che accetta per se, & suo heredi, &
successori ancora singolari, & a chi vorrà dare, & chi haverà dato da
quelli in tutto, ò in parte la terza parte di detto novo Datio qual essa Città
imponera come di sopra, & ex nunc accedēti però prima li consensi soprascritti,
& non altrimente cosi da imponere detto Datio, ò gabella come di disponerne
particolarmente à favore di detto Meda, gli assegnano, & danno la detta
terza parte di Datio, cosi però che resti libera la faculta alla Città, fine à
quelli Deputati, che la governano, & governaranno per lo avvenire di
affittare, ò incantare detto Datio con quei capitoli, modi, & forme che a
detti Sign. Deputati della Città parera espediente per maggiore servitio, &
utile dell’impresa, chiamato però prima, & inteso il detto Meda come
interessato in la sudetta impresa, & partecipe di essa.
Di più
detti Sign. Deputati procureranno con Sua Eccell. overo Sua Maestà come più
sara spediente, che sopra detta navigatione nell’avenire non si possa scodere,
ne mettere altro Datio, ò nuove granezze in detto fiume, & lago, acciò che
le robbe, & mercantie più facilmente, & abondantemente si possono cōdursi per detto lago, & fiume, &
se si trovasse, che gli fosse qualche persona, ò università qual scodesse senza
legittimo titolo sopra detta navigatione alcuna gabella nell’aavenire, non
possono più scodere tal gabelle, perche faranno in danno di questa navigatione
conche però caso, che non si potesse ottenere, che la Città non sia tenuta ad
alcuna cosa verso detto Meda per questa causa.
Che sia in
facultà di detto Meda, & suoi descendenti, & come sopra fabricare qual
si voglia Hostarie, soste, molini, reseghe, peschere, & ogni altri edificii
che si potranno fare in detto fiume, & dietro le sue ripe, & altri
luoghi, & siti, vicini a detto fiume da mezzo un miglio di sotto la
rochetta, & il valone, sino a mezzo un miglio di sopra del detto sperone
sempre però a longo delle rippe del fiume, & tutti li emolumenti si della
proprietà quanto de i redditi siano d’esso Meda, & suoi heredi, & successori,
& come di sopra ancora senza pagamento alcuno d’esser fatto à detta Città
per rispetto de i siti proprij d’essa Città, & li altri siti de particolari
compresi in detta distātia da mezzo un miglio di sotto la rochetta, e il Valone
sino a mezzo un miglio di sopra dal sudetto sperone pagando esso Meda a detti
come di sopra quel che sarāno estimati, per publici Ingegnieri al valor di
presente, sia però tenuto avisar detta Città, acciò che volendo essa Città
concorrere alla spesa per le due terze parti di tutte le sudette cose habbia
ācora essa Città havere le due terze parte di tutto l’emolumento come di sopra,
ò vero tanta parte di utile alla ratta della quotta della spesa, che vorrà
fare, in maniera però, che non si possi havere maggiore utile, che di due terze
parti, & detta Città sia tenuta rispondere, se vuole concorrere a detta
spesa, ò nò, in termine di mesi doi, dopò detto aviso & passato detto
termine, & non deliberando come di sopra il tutto sia poi del detto Meda
come disopra, intendendo sempre, che detti edifitij non possino in alcun modo
impedire la navigatione continua con dette barche cariche come di sopra.
Che tutti li
ceppi, & sassi cavati, & altre materie preparate per detta navigatione
che si trovara avanzare nel fine dell’opera siano d’esso Meda, per la meta,
& per l’altra della prefata Città.
Che oltra le sudette cose siano anco tenuti detti Signori Deputati
a nome come di sopra concedere, come accedente però prima il consenso di S. E.
overo dell’Eccellentiss. Senato, & non altrimente per la presente concedono
a detto Meda presente, & come di sopra la Immunita de tutti li carichi
personali ordinari, & straordinari per se suoi figlioli, & descendenti
sino in perpetuo maschi, & legittimi, & non havendo figlioli maschi,
& descendenti maschi di linea masculina, per le sue figliole, & loro
descendenti maschi, & legittimi fino in infinito, & particolarmente
siano obligati mantener esente utsupra tutte le robbe che veneranno per detto
fiume a beneficio, & uso d’esso Meda, & figliuoli, & descendenti
come di sopra, dal detto datio da essere imposto come di sopra, & più che
la detta terza parte di datio, & di edifitij, & tutte le dette
hostarie, soste, molini, reseche, peschere, & altri edificij, che faranno o
faranno fare esso, & suoi descendenti come nel precedente capitulo, ò in
tutto, o in compagnia della Città come è detto di sopra non possi esser
estimata, ne sotto posto ad alcuna gravezza che si habbi da imponere per qual
si voglia causa in maniera tale, che questa essentione sia larga, &
generale, et comprenda qual si voglia carico, di qual si voglia sorte, et per
qual si voglia causa, ancora per guerra, o peste, ò altri casi eccettuati
dall’esentioni generale, le quali bisognasse farne special mentione imposte et
che per l’avenire per qual si voglia tempo se imponeranno per la detta Citta, ò
altro, che habbia auttorita da essa Città etiam, che tali carichi se
imponessero per la Citta per pagare i carichi per essa Citta dovuti in camera,
Della quale immunita habbino ancora di godere tutti li beni, che di presente
possede il detto Meda, cosi vivendo esso Meda, come doppo morte sua, ancora che
detti beni passassero ad estranee persone, in maniera, che detta essentione
fatta in favore di esso Meda, sia però annexa a detti beni, et passi in ogni
persona alla quale occorrera trasferirli detti beni, quali per maggior
chiarezza si habbino a notificare, & descrivere all’uffitio di Provisione
in termine di mesi trè, acciò che si sappi in perpetuo, quali siano con le
debite circostanze, et coherenze, et detta Città ancora supplicarà al
Serenissimo Rè N.S. che gli voglia concedere simil esentione per li carichi di
camera, et quale esētione habbi
da cominciare il giorno, che si cominciarà l’opera per detto Meda.
Il prefato
Sign. Vicario presente, et che fara nel avenire et detti Sign. eletti come di
sopra, overo chi per causa legittima saranno subrogati in suo loco siano meri
giudici in tutte le differenze, controversie, causa de liti, che potessero
vertire tanto tra essa Citta, et detto Meda, et esso, et qualunchi altri
particolari per causa della presente impresa, o dependente, & ancora sopra
la interpretatione delli presenti capitoli dalle cui dichiarationi,
ordinationi, & sentenze non si possi appellare, querelare, ne dimandare
revisione, ne andar avanti alcuni altri Giudici sotto pena della nullità di
tutto ciò, che si facesse incontrario.
Per il che le
dette parti hanno promesso sotto obligatione cioè, li prefati Signori obligando
solamente li bene della prefata Citta, & senz’alcuna obligatione delle loro
persone, & beni &c. & nō altrimente, & il prefato Meda,
obligando se & suoi beni presenti, & futuri pegno alli prefati Signori
presenti, & a me notario infrascritto accettanti in nome della prefata
Città, & de chi può haver interesse in effetto di adempire, osservare,
& essequire quanto di sopra è convenuto sotto refetione &c.
Signat. Corius Vicarius, Alfonsus Galeratus, Battista Visconte
Lodovico Barbiano Belgioso, et subscript. Gioseppe Meda, Architetto
soprascritto affermo come di sopra.
© Fotografie di Giancarlo Mauri
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